Spetta alla SOA la verifica sull’imputabilità del falso in sede di riattestazione?
In un precedente articolo si era esaminata la problematica inerente alla rilevanza dell’imputabilità della falso in sede di riattestazione SOA, alla luce delle diverse posizioni assunte dall’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici e dal Giudice Amministrativo.(LINK ARTICOLO)
In particolare, in detto articolo si era evidenziato come l’Autorità, con la Determinazione n. 3 del 3 giugno 2010, si fosse espressa in ordine alle modalità e alle condizioni attraverso cui un’impresa, colpita da un provvedimento di decadenza dell’attestazione SOA, potesse conseguire un nuovo attestato di qualificazione (e dunque riprendere ad operare con la Pubblica Amministrazione).
Nel chiarire che la procedura di riattestazione si incentra sull’accertamento dell’imputabilità del falso, l’AVCP, con la citata Determinazione, ha avocato a sé, in via esclusiva, la competenza a svolgere ogni valutazione in proposito.
Infatti, nell’affermare che “l'istanza di riattestazione da' quindi luogo ad un procedimento "di secondo grado" diretto a valutare la non imputabilita' all'impresa della accertata falsita' di documenti e/o dichiarazioni”, l’AVCP ha ritenuto che l’unico soggetto legittimato a compiere tale valutazione sia necessariamente la stessa Autorità “nella sua veste di organo terzo e imparziale, in virtu' del suo ruolo di garante dell'efficienza e corretto funzionamento del mercato, nonche' della funzione di vigilanza sul sistema di qualificazione”.
In tal modo, gli organismi di attestazione sembrano essere stati esautorati da qualunque legittimazione a svolgere, in sede di riattestazione, un accertamento sull’imputabilità del falso, risultando meri contraddittori in un procedimento condotto in via esclusiva dall’Autorità di Vigilanza: “L'Autorità e' dunque destinataria delle istanze di nuova attestazione e svolge il procedimento in contraddittorio sia con l'impresa interessata sia con la SOA che ha rilasciato l'attestazione poi decaduta” (cfr. Determinazione AVCP n. 3/2010, punto 2 – “Modalita' del procedimento e soggetto deputato a valutare la non imputabilità”).
Orbene, anche tale profilo della Determinazione n. 3/2010 (unitamente a quelli già evidenziati nel precedente citato articolo) sembra non collimare perfettamente con recenti indicazioni rese dalla giurisprudenza.
Nella specie, infatti, con la pronuncia n. 7646 del 28 ottobre 2010 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato parrebbe attribuire alle SOA (e non all’Autorità di Vigilanza) la competenza a compiere l’accertamento sull’imputabilità del falso in sede di riattestazione.
Il citato pronunciamento del Consiglio di Stato prende piede dal caso di un’impresa edile che, a seguito della spontanea restituzione della propria attestazione SOA risultata “emessa in base a certificazione falsa”, aveva avanzato un’istanza di riattestazione ed ottenuto, da altra SOA, un nuovo certificato di qualificazione.
L’Autorità di Vigilanza, tuttavia, aveva dichiarato la decadenza di tale nuovo attestato, per essere esso stato rilasciato in carenza di qualunque accertamento sull’imputabilità del falso occorso nella precedente attestazione.
Pertanto, in difetto di alcuna verifica sul punto, l’AVCP aveva ritenuto sussistere la situazione sanzionata dall’art. 17, comma 1, lett. m) del D.P.R. 34/2000 che considera, quale causa ostativa all’attestazione, l’avere reso "false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione ".
Ebbene, il Consiglio di Stato, nel confermare il carattere indefettibile della verifica dell’imputabilità del falso in sede di riattestazione, ha delibato la legittimità e correttezza del provvedimento di decadenza assunto dall’Autorità di Vigilanza “non emergendo in atti che la SOA abbia provveduto, in sede di rilascio dell’attestazione, alla suddetta obbligata verifica, certo non esigibile per la prima volta dall’Autorità di Vigilanza”.
Con tale obiter dictum, quindi, il Consiglio di Stato sembrerebbe aver postulato che spetti senz’altro alle SOA pronunciarsi sull’imputabilità del falso in sede di riattestazione (e non già all’Autorità di Vigilanza, contrariamente a quanto da quest’ultima affermato nella citata Determinazione n. 3/2010).
Sull’argomento pare doversi registrare, pertanto, un potenziale contrasto tra le posizioni assunte dall’AVCP e dal Consiglio di Stato, che andrebbe ad aggiungersi ai (non infrequenti) casi in cui è riscontrabile uno scollamento tra le indicazioni autorevolmente rese dall’Autorità di Vigilanza e gli orientamenti assunti (altrettanto autorevolmente) dal Giudice Amministrativo.
Avv. Alessandro Bonanni
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