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Tracciabilità dei flussi finanziari: decreto legge n. 187/10 e Determina AVCP n. 8/10.

Venerdì 12.11.2010 é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legge  n. 187 concernente "misure urgenti in materia di sicurezza". 
In particolare, gli artt. 6 e 7 del decreto riguardano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia", in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Le nuove norme sono entrate in vigore sabato 13.11.2010.
Qui di seguito le novità più importanti.

a) Disciplina transitoria.
Il problema più spinoso, relativo alla disciplina transitoria, é stato risolto con la disposizione di cui al comma 1, art. 6 del decreto, recante "disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", ove si chiarisce che "l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti".
Da segnalare, inoltre, il contenuto del comma 2 di tale articolo secondo cui "i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge".
La disposizione, dunque, consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici di adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 136/2010, quindi dal 7.9.2010.

b) Disposizioni interpretative.
Non mancano, inoltre, le disposizioni interpretative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, tra le quali vanno segnalate le seguenti:

a) l'espressione "filiera delle imprese" di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 in discorso, si intendono riferite "ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06", nonché "ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto";

b) l'espressione "anche in via non esclusiva" di cui al comma 1, art. 3 va interpretata nel senso "che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse" purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui ai comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate;

c) l'espressione "eseguiti anche con strumenti diversi" di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 e l'espressione "possono essere utilizzati anche strumenti diversi" di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3 si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dl bonifico bancario o postale purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

c) Modifiche all’art. 3, legge n. 136/2010.
Il decreto (cfr. art. 7), inoltre, contiene anche le modifiche all'art. 3, talune di mero drafting normativo.
La più rilevante riguarda i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi, rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, che per espressa previsione "sono eseguiti tramite cono corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto", e ciò anche nell'ipotesi in cui l'importo "non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi medesimo comma 1".
Va segnalata anche la modifica della disposizione che riguarda l'indicazione del C.U.P. (codice unico di progetto), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendosi che "..ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)".

d) La Determinazione AVCP n. 8 del 18.11.2010.
Intanto, sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari,  l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha adottato la determinazione n. 8 del 18.11.2010, recante "prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187".

Da sottolineare il fatto che tale atto contiene due allegati particolarmente utili agli operatori del settore, l'uno recante "schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche", l'altro recante "schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche".

Va sottolineato, infine,  che non si possono escludere ulteriori modifiche in sede di conversione del decreto-legge n. 187/2010, nel frattempo già all’esame delle competenti Commissioni parlamentari.


Avv. Gianni Marco Di Paolo                                                           
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