Le concessioni di lavori pubblici
Le concessioni di lavori pubblici il cui valore è superiore a 5 000 000 euro sono soggette a norme specifiche. Queste norme non si applicano:
- agli appalti pubblici di lavori che riguardano la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni;
- agli appalti pubblici dichiarati segreti o aggiudicati in base a norme internazionali;
- agli appalti pubblici di lavori oggetto della direttiva "settori speciali".
L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando di informazione. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di 52 giorni dalla data di spedizione del bando, meno sette giorni se il bando è trasmesso per via elettronica.
Il concessionario applica le regole in materia di pubblicità per gli appalti aggiudicati a terzi, tranne in caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. Se il concessionario è un’amministrazione aggiudicatrice, egli applica tutte le regole previste per gli appalti pubblici di lavori.
Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione e le imprese ad esse collegate. Un’impresa è collegata a un concessionario quando l’una può esercitare o è soggetta a un’influenza dominante nei confronti dell’altro per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle regole di funzionamento dell’impresa.